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APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

L’Apprendistato professionalizzante è un contratto a tempo indeterminato finalizzato all’inserimento lavorativo dei giovani.

E’ possibile assumere in qualunque settore produttivo giovani di età compresa tra i 18 (17 se in possesso di una qualifica professionale) e i 29 anni e – senza limiti di età – soggetti beneficiari di un’indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale.

La caratteristica peculiare dell’Apprendistato professionalizzante è la sua componente formativa, infatti, la qualificazione professionale dell’apprendista viene conseguita attraverso la formazione di base e trasversale svolta presso strutture accreditate e/o in impresa, oltre a un apprendimento tecnico professionale on the job.

L’impresa che procede nell’assunzione di un apprendista ottiene diversi vantaggi economici e fiscali

La formazione prevista per il contratto di Apprendistato professionalizzante è articolata in:

 formazione di base e trasversale, la cui durata ed i contenuti sono stabiliti dalla regolamentazione regionale in base al titolo di studio dell’apprendista;

 formazione tecnico-professionale, la cui durata e i contenuti sono disciplinati dalla contrattazione collettiva di riferimento o da accordi interconfederali e che deve essere indicata nel piano formativo individuale dell’apprendista.

Per la formazione di base e trasversale per il primo anno l’impresa può avvalersi del Piano formativo individuale regionale, la cui compilazione avviene tramite accesso alla specifica procedura informatica messa a disposizione dalla Regione Piemonte.

La durata è di 40-120 ore complessive per l’intero contratto di apprendistato professionalizzante (a seconda del titolo di studio acquisito secondo quanto specificato dalla conferenza Stato-Regioni):

  • 120 ore per chi ha solo la licenza di scuola secondaria di primo grado
  • 80 ore per chi ha un diploma di scuola secondaria di secondo grado
  • 40 ore per i laureati

Formazione obbligatoria interna (aziendale), ovvero formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali:

La contrattazione collettiva ha il compito di individuare la durata, l’articolazione e le modalità di erogazione della formazione degli apprendisti sulle competenze tecnico-professionali, in funzione delle qualifiche professionali da conseguire.

La formazione tecnico-professionale è erogata sotto la RESPONSABILITÀ DELL’IMPRESA, sulla base di quanto previsto dal Piano Formativo Individuale. La durata e le modalità di erogazione della formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche sono definite dalla contrattazione collettiva, tenendo conto dell’età dell’apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire. L’impresa organizza il percorso di formazione tecnico-professionale, sia all’interno che all’esterno con il supporto di strutture qualificate, tenendo conto delle indicazioni fornite dalla contrattazione collettiva che individua gli obiettivi formativi da conseguire in relazione a qualifiche o gruppi di qualifiche professionali

L’Associazione Scuole Tecniche San Carlo offre supporto anche per questa parte di formazione attraverso le seguenti attività:

Elaborazione del Piano Formativo Individuale previo:

  • Pianificazione delle attività
  • Supporto metodologico ai tutor aziendali
  • Predisposizione della documentazione di rilevazione delle attività
  • Monitoraggio del corretto svolgimento dell’attività formativa
  • Verifica dei contenuti appresi
  • Certificazione delle competenze acquisite
  • Attestazione frequenza percorso formativo

Mancata formazione: In caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità previste, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione.

Per ulteriori informazioni o per saperne di più contatta i nostri Uffici Servizi al lavoro presenti nelle sedi di Torino, Asti e Cuneo